conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale


 

art. 8, L. 21.11.2000, n. 342

 

Nelle operazioni di conferimento di beni e di aziende a favore di C.A.F. residenti il valore di realizzo (elemento in relazione al quale viene determinata l’eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione) è pari a quello attribuito alla partecipazione ricevuta in cambio del conferimento stesso ovvero, se superiore, a quello attribuito all’oggetto del conferimento nelle scritture contabili della società conferitaria (C.A.F.); le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 19%; la norma non specifica modalità e tempi di versamento di tale imposta; l’uso della locuzione "possono essere assoggettate" induce a ritenere che si tratta di regime opzionale.

 

La stessa imposta sostitutiva è applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni (la norma non reca alcuna ulteriore qualificazione) di beni, aziende e rami di aziende effettuate in favore di C.A.F. residenti da parte società (non si distingue tra società di persone e di capitali) di servizi (resta da stabilire cosa si intenda per "società di servizi") il cui capitale sia posseduto, per la maggioranza, dai soggetti che, a norma dell’art. 32, D.Lgs. n. 241/1997, aggiunto dal successivo D.Lgs. 490/1998, possono dare luogo alla costituzione di C.A.F..

 

Stante il rinvio all’art. 25, L. 146/1998, la cessione è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastali in misura fissa (l’INVIM era ridotta alla metà, salva la possibilità, per tale ultima imposta, di richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva in misura pari allo 0,50% del valore complessivo degli immobili ceduti alla data del 12.12.1992).